sì ho sbagliato io

, meglio chiarire bene,
riporto stralcio della LR 16/2008
MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, purché non comportino alterazioni all’aspetto esterno del
fabbricato e delle sue pertinenze.
2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
- all’interno degli edifici:
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti
interni;
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni;
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di
riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;
f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico -
tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive,
volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità
immobiliari;
g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di
impermeabilizzazione, di isolamento;
h) risanamento o costruzione di vespai;
i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga
all’interno dell’unità immobiliare;
- all’esterno degli edifici:
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse
caratteristiche e materiali;
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di
quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti
senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti;
c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei
terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e
materiale di quelli preesistenti;
d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture
esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande,
spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di
quelli preesistenti;
e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli
preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture
piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di
atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli
elementi di arredo esterno;
f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli
preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto;
g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini,
canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con
materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici;
h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale
di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili;
i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici
o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie;
j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l’esecuzione
di opere murarie;
k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate
o singole;
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sagoma
dell’edificio.
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi
comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla
sicurezza passiva dell’edificio ricadenti nella sagoma dello stesso.
3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e
artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la
funzionalità e l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti,
sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali,
siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla
loro tipologia edilizia:
a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle
relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e
telematici diversi da quelli disciplinati dall’articolo 27 purché tali
interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate,
modificazione o realizzazione di volumi tecnici;
b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché
realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino
modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici agibili;
c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per
l’attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle
costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari
e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le superfici e
non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari.
2. Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
a) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione
mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi
strutturali dell’edificio;
b) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quote
del terreno preesistente e la realizzazione di muri di contenimento di natura
pertinenziale o la demolizione di manufatti e costruzioni;
c) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di
materiale esistente, compresa la struttura del tetto;
d) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse
caratteristiche e materiali, il rinnovo dell’intonaco esterno con demolizione
dell’esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso almeno ad un
intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle facciate con
colori diversi da quelli originari;
e) l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico -
sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento,
ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di sollevamento in genere,
con le opere ad essi funzionalmente complementari ed indispensabili) quando
comportano alterazione delle caratteristiche distributive;
f) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e
al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tecnici
esterni di cui all’articolo 81 o di manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio o la realizzazione delle opere di cui all’articolo 67, comma 5;
g) l’installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.;
h) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e
tipologia.
3. Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono
considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi:
a) l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti
e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti
e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che
non comportino aumento delle superfici agibili di calpestio, né mutamento
delle destinazioni d’uso. I relativi locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno dell’edificio, purché non configurino
incremento della superficie agibile destinata all’attività produttiva;
b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale
necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti produttivi
esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, sempre che non
comportino l’incremento della superficie lorda di pavimento;
c) la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e
apparecchiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti
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la parola "ristrutturazione" si usa nell'art.10
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti,
anche alternativamente, a:
a) trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche tipologiche, formali e
strutturali dell’edificio preesistente, nei termini indicati all’articolo 83;
b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all’articolo 38.
2. Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che
comportino:
a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi vani
abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esistenti;
b) la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità
immobiliari;
c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere
edilizie:
- senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati
dall’articolo 38, ma accompagnati da un complesso di opere tali da alterare le
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente
di cui all’articolo 83;
- con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall’articolo
38, anche non comportanti alterazioni delle caratteristiche tipologiche,
formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui all’articolo 83;
d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria
nell’originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile a
norma dell’articolo 67;
e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente,
intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime, con possibilità di scostamento entro un massimo di un metro, che rispetti la sagoma e i volumi
originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative
tecniche di settore;
f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui
all’articolo 15 e quindi entro soglie percentuali predeterminate dallo
strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico-edilizi.
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Spero di averti chiarito le idee, almeno a grandi linee,
se vuoi info più precise cerca su google la legge regionale che disciplina l'attività edilizia del tuo comune,
oppure fai un salto tu di persona all'ufficio tecnico comunale della tua città nei giorni di ricevimento al pubblico: potrai chiedere tutto direttamente ai tecnici comunali e fugare ogni tuo dubbio nel modo migliore